Quando si parla di usufrutto casa, la prima cosa che ci si deve domandare è di cosa si tratta. Nello specifico, si deve quindi dire che si tratta di un istituto giuridico che permette al cosiddetto usufruttuario di godere di un immobile per un lasso di tempo ben determinato.
Il diritto in questione viene regolato dal Codice Civile e, nello specifico, dagli articoli 978 e seguenti, che bene esplicano tutti i casi e le peculiarità del medesimo. Le due figure chiave, in questo caso, sono il nudo proprietario e l’usufruttuario. Nel caso di un immobile, l’usufruttuario può continuare a vivere nella casa in questione, mentre il nudo proprietario ha solo la proprietà dell’immobile ma non può goderne fino al termine deciso da ambo le parti.
Come funziona l’usufrutto casa
Come detto in precedenza, questo istituto giuridico prevede la presenza della figura dell’usufruttuario e del nudo proprietario. Quest’ultimo ha solo la proprietà della casa in questione e dovrà attendere la fine dell’usufrutto per potere nuovamente godere a pieno del bene.
Deve essere chiaro che, in questi casi, l’usufruttuario ha il diritto di disporre come meglio crede e secondo sua volontà della casa o dell’immobile. Questo significa che, durante il lasso di tempo in cui è in piedi il diritto, quest’ultimo può anche decidere di affittare la casa. A tal proposito, si potrebbe scatenare un quesito: di chi sarebbero i ricavi della locazione? Gli articoli del Codice Civile sopra elencati parlano chiaro. I ricavi vanno all’usufruttuario, che ha tutto il diritto di godere come meglio crede della casa.
Tutto ciò vale fino alla fine dell’usufrutto. Da quel momento l’usufruttuario perde qualsiasi tipo di diritto sull’abitazione e il nudo proprietario torna a riacquistare le sue facoltà di gestione della stessa. Attenzione però, perché ci sono dei vincoli dell’usufrutto che devono essere presi in considerazione.
Esiste, infatti, quello che si chiama vincolo di destinazione. Pertanto, se un soggetto gode dell’usufrutto di una casa a uso abitativo, non la potrà utilizzare o affittare per nessun altro utilizzo. Questo è un punto fermo che non può in alcun caso essere aggirato.
Per quel che concerne, invece, la durata dell’usufrutto, si deve sottolineare che è stato stabilito dall’articolo 979 del C.C. che questo non può estendersi oltre la morte dell’usufruttuario. Ciò significa che quest’ultimo non ha il diritto di concedere il bene come eredità. La morte dell’usufruttuario sancisce, in questo caso, la fine del diritto. In tutti gli altri casi, si deve sempre stabilire a monte la durata dell’usufrutto, che non può in alcun caso essere indefinita.
Cancellazione dell’usufrutto: è possibile, come accade?
Bisogna, quindi, toccare un altro argomento decisamente importante, ossia quello della cancellazione dell’usufrutto. Ci si domanda, infatti, se sia possibile, o meno, cancellare il diritto di usufrutto e, soprattutto, a quali condizioni.
Si deve rispondere che cancellare il diritto di usufrutto è possibile solo alla morte dell’usufruttario. Può anche accadere che si possa cancellare il diritto se nel contratto non sono stati espressi i tempi in maniera chiara, così come prescritto dalla norma che regola il tutto.
Quello dell’usufrutto casa è un argomento che interessa sempre più persone, dato che non è raro che ci siano delle situazioni di questo tipo in cui si ha un bene e lo si dà in usufrutto a qualcuno della propria famiglia e questo è solo uno dei tanti casi che possono essere presi in esame.