Ci stiamo avvicinando al 16 giugno data di scadenza della prima rata dell’IMU e della TASI. Entrambe sono imposte comunali che insieme alla TARI fanno parte della IUC Imposta Unica Comunale. Della TARI ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, qui vi linko l’articolo nel caso ve lo foste persi.
Oggi parliamo di IMU, cos’è, a quali immobili si applica, chi deve pagarla, come e quando si paga ed infine esenzioni o riduzioni.
Iniziamo subito.
Cos’è l’IMU?
IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Unica, è, appunto, un’imposta sugli immobili introdotta, dapprima in via sperimentale , dal governo Monti nel 2011, poi diventata definitiva dal 2015.
A quali immobili si applica?
A tutti gli immobili abitativi, commerciali, produttivi e terreni ad eccezioni da quelli agricoli intestati ad un coltivatore diretto.
Sono esclusi dal pagamento dell’Imu:
- la prima casa e sue pertinenze ad eccezione degli immobili abitativi di tipo signorile (cat. A/1) abitazioni in ville o castelli ( cat. A/8) ed infine palazzi di pregio artistico o storico ( cat. A/9)
- le abitazioni principali cioè quelle abitazioni che pur non essendo state acquistate con i benefici fiscali legati alla prima casa, vengono adibite a residenza , ed abitate in maniera continuativa dal proprietario o dalla sua famiglia.
Per tutti gli altri immobili, l’imu va pagata indipendentemente dalla sua categoria e dal fatto che sia sfitto o affittato.
Chi deve pagarla?
I proprietari in base alla loro quota di proprietà.
Gli intestatari di un diritto reale sull’immobile ( usufrutto, comodato d’uso, diritto di abitazione, enfiteusi, diritto di superficie ecc)
Casi particolari di esenzione
Vi sono casi particolari in cui l’imu non deve essere pagata ad esempio:
- la casa coniugale: quando l’immobile rimane di proprietà di entrambi i coniugi, ma viene assegnata ad uno dei due a seguito di una separazione o divorzio, il conuige non assegnatario è esentato dal pagamento dell’imu
- case popolari (IACP): gli alloggi assegnati all’istituto autonomo case popolari sono esenti dal pagamento
- cooperative edili: gli immobili intestate a cooperative edili i cui alloggi sono adibiti ad abitazione principale dei soci non devono pagare questa imposta a meno che non rientrino in abitazioni di lusso o non vengano affittate.
Casi di riduzione
Nei seguenti casi è prevista una riduzione d’imposta:
- Comodato d’uso gratuito quando l’immobile è dato in uso gratuito ad un parente di primo grado, in questo caso si paga l’imu ridotta del 50%. Per aver diritto alla riduzione il proprietario non deve avere altri immobili oltre a quella dove risiede e quella data in comodato, non deve essere un immobile di lusso e il contratto deve essere registrato all’agenzia delle entrate
- Contrato a canone concordato in caso l’immobile sia affittato con contratto a canone concordato, il proprietario dell’immobile paga il 25% in meno di IMU
- Immobile inagibile, nel caso vi sia una perizia certificata che dichiare l’immobile inagibile o inabitabile si ha diritto alla mriduzione del 50%
- Fabbricati dichiarati di interesse storico artistico godono di una riduzione del 50% su base imponibile
Come si calcola l’IMU?
Si inizia calcolando la base imponibile. Si prende il valore della rendita catastale e si rivaluta del 5%, ( ES rendita catastale 100 +5% = 105 base imponibile)
La base imponibile si moltiplica per uno dei seguenti coefficiente in baseal tipo di immobile.
- 160 abitazioni tutte( categoria A ad eccezine dell’ A/10) ne loro pertinenze ( categorie C/2, C/6 e C/7)
- 80 uffici e studi private ( categoria A/10 e D/5)
- 140 case di cura ospedali, collegi, convitti, prigioni, uffici pubblici, circoli ricreativi, scuole ecc ( categoria B e C/3, C/4 e C/5)
- 60 categoria catastale D ( escluso D/5)
- 55 negozi e botteghe ( categoria C1)
(ES 105×160=16800)
Al valore ottenuto si applica l’aliquota determinata dal Comune di appartenenza dell’immobile. Questa aliquota è stabilita direttamente dai Comuni ma viene pubblicata sul sito del ministero delle finanze.
Come e quando si paga?
L’imu si paga in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, puo essere pagata tramite bollettino postale o tramitre F24
Questo F24 è diverso rispetto a F24 elide di cui vi ho parlato per le locazioni. Per l’imu va compilata la prima parte relativa ai dati anagrafici e la parte “Sezione IMU e atri tributi locali”
I codici tributo sono
- 3912 per immobili abitativi e loro pertinenze
- 3913 fabbricati rurali
- 3914 terreni
- 3916 aree edificabili
- 3018 altri fabbricati
Conclusioni
Eccomi qua… anche per oggi è tutto. Spero che questa guida vi sia utile.
Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarmi qui oppure lasciare un messaggio nel box qui sotto. Inoltre se avete degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei miei articoli potete segnalarmeli e sarà mia cura svilupparli nel più breve tempo possibile.
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9 Comments
2 Cuori in Viaggio
(7 Giugno 2018 - 10:53)Per fortuna essendo la nostra prima casa non ci dobbiamo pensare!
Serena
(7 Giugno 2018 - 12:50)Giugno e’ il mese della mazzata, grazie per questo post riassuntivo! 🙂
anna di
(7 Giugno 2018 - 13:35)Quante informazioni, scritte bene, chiare e in modo semplice, così da essere comprese da tutti. Non è facile essere chiari su argomenti così ostici e “normativi”. Non conoscevo il tuo blog, ma me lo segno, perchè le leggi sul mondo immobiliare sono sempre in cambimento e non sempre sono così facili da trovare e da capire. Grazie mille
wp_8238556
(7 Giugno 2018 - 13:45)grazie Anna sei molto gentile
Raffi
(7 Giugno 2018 - 19:04)Molto utile davvero. Anche se in realtà i calcoli me li fa il commercialista, ho letto tutto attentamente. E’ sempre bene essere informati
Evelina
(7 Giugno 2018 - 20:44)Noi dobbiamo pagarla per il box (non pertinenziale) e lo facciamo con F24 tramite l’home banking (comodissimo!!) con uno dei codici elencati qui e che proprio adesso mi mancava ! cmq questo articolo spiega in maniera molto semplice tutti i passaggi anche per chi non ha dimistichezza con l’argomento 😉
Federica
(8 Giugno 2018 - 14:01)Grazie Barbara, ormai sei diventata il mio reminder ufficiale 😀 e di cui non posso fare a meno 😀
Silvia
(8 Giugno 2018 - 16:16)I tuoi articoli sono sempre utilissimi, Barbara! Come faremo a districarci nel mondo immobiliare senza di te?
gianluca
(10 Giugno 2018 - 21:06)ti scopro adesso che devo pagare…. a parte gli scherzi….sei stata molto schematica ma chiara ed essenziale