Uno dei mezzi messi in campo dall’allora Governo Conte, per contrastare le difficoltà economiche sorte a seguito della pandemia da covid-19, è la possibilità di congelare la rata del mutuo per tutte quelle famiglie che si trovano in cassa integrazione o che hanno dovuto sospendere le loro attività lavorative.
Fra lookdown, zone gialle, arancioni e rosse il coronavirus sta avendo effetti pesanti sull’economia dal nostro paese, e a farne le spese sono sempre le classi più deboli, quelle che per arrivare a fine mese devono stare ben attenti a non sperperare. Per arginare i danni della crisi economica che incombe sul nostro paese, l’allora Presidente Conte ed il suo Governo hanno messo in campo, attraverso il decreto cura Italia, diverse misure a sostegno delle famiglie in difficoltà.
Un aiuto importante, per le persone titolari di un mutuo prima casa, è stato rifinanziare il “fondo Gasparrini” che perette loro di sospendere il pagamento delle rate.
Cos’è il Fondo Gasparrini?
Prima di rispondere alla domanda mi sembra doveroso chiarire cosa si intende per sospensione di un mutuo. La sospensione o congelamento di mutuo è la possibilità di richiedere un’interruzione temporanea del pagamento delle rate del mutuo stesso. Questa opportunità è in vigore, nel nostro paese, dal 2008 quando fu istituito, dal Ministero dell’Economia e Finanza, “Il Fondo Gasparrini”.
Il Fondo Gasparrini, è un istituito nel 2008 causa la crisi economica scoppiata nel 2007. In quel periodo molte persone persero il lavoro e non riuscendo a pagare le rate del mutuo rischiavano di perdere la loro casa. Nel 2008 per arginare questa situazione fu istituito un fondo di solidarietà gestito da Consap, per aiutare queste famiglie che rischiavano il pignoramento della loro prima casa.
Questo fondo viene rifinanziato dal governo in caso di bisogno, bisogno che si è evidenziato con l’arrivo del coronavirus.
Con l’inizio della pandemia e del conseguente lookdown, molti lavoratori, sia autonomi che dipendenti si sono trovati in forte difficoltà ed il Governo (col decreto “Cura Italia” successivamente convertito il legge 176/2020) ha rifinanziato il fondo per permettere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
Il fondo Gasparrini permette al mutuatario di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo fino ad un massimo di diciotto mesi. Esso è stato prorogato con la nuova legge di bilancio pe r tutto il 2021.
Come funziona il fondo
Il mutuatario richiede l’accesso al fondo, se questo viene accolto, la banca sospende il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di diciotto mesi.
In questo periodo lo Stato, per mezzo di Consap, paga alla banca la quota interessi relativi al mutui, mentre la quota capitale non viene modificata.
Terminata la sospensione il mutuatario ricomincia a pagare le rate di mutuo e la sua durata sarà posticipata in avanti per il periodo di sospensione. Mi spiego meglio, se avete un mutuo che dovrebbe finire a ottobre 2028 e in questo periodo vi viene concessa una sospensione del pagamento delle rate mutuo per 10 mesi, terminerete di pagare il mutuo ad agosto 2029, dieci mesi dopo alla scadenza prevista al momento della sua apertura.
Chi può accedere alla sospensione del mutuo
L’accesso al fondo è consentito a coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche a causa della perdita del lavoro, o di malattie invalidanti. Nello specifico possono accedere al fondo:
- lavoratori dipendenti che a causa del coronavirus hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione temporanea per almeno trenta giorni;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che registrano un calo del fatturato di almeno un 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- lavoratori subordinati o parasubordinati o “atipici” che hanno perso il lavoro;
- lavoratori deceduti o a cui viene riconosciuta un’invalidità civile sopra l’80%.
Possono richiedere la sospensione solo i titolari di mutuo su un immobile di civile abitazione che non presenta caratteristiche di lusso (ovvero non appartiene alle categorie catastali A1, A8 e A9) che risulta essere prima casa ed adibito ad abitazione principale. L’importo iniziale del mutuo erogato deve essere pari o inferiore ai 250.000,00 euro ed il mutuatario deve dimostrare un ISEE inferiore ai 30.000,00 euro.
L’accesso al fondo non è consentito:
- a coloro in ritardo con il pagamento delle rate del mutuo;
- se l’immobile risulta pignorato;
- se il mutuo è garantito da altri fondi pubblici.
Possono essere sospesi sia i mutui a tasso fisso che a tasso variabile ed anche per mutui precedentemente surrogati. La richiesta del blocco del pagamento delle rate può essere richiesta anche da coloro che hanno acceso il mutuo da meno di un anno e da coloro che in passato hanno già beneficiato di questo fondo.
Come richiedere la sospensione
La richiesta di sospensione va presentata in forma scritta presso la banca che ha concesso il mutuo compilando un apposito modulo scaricabile dai siti di Consap, Abi e ministero dell’economia, o direttamente in banca. Al modulo opportunamente compilato va allegata la seguente documentazione necessaria per accertare le reali difficoltà economiche del richiedente:
- documenti identità degli intestatari del mutuo;
- attestazione ISEE;
- documentazione relativa alla cessazione o sospensione temporanea del rapporto di lavoro o certificazione di invalidità;
- autocertificazione del calo del fatturato per i lavoratori autonomi.
L’Istituto di credito che ha erogato il mutuo ritira la domanda, verifica la documentazione allegata e la invia entro 10 giorni la richiesta, in via telematica, alla Consap la quale ha 15 giorni (lavorativi) di tempo per comunicare alla banca se la richiesta di sospensione è stata accettata o respinta.
In caso la richiesta venga accolta il blocco del versamento della rata avviene dalla prima rata successiva.
Rate bloccate per massimo 18 mesi
Il fondo Gasparrini prevede un blocco del pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi. Il congelamento del mutuo può essere richiesto più volte ma la somma dei periodi di sospensione non può eccedere i 18 mesi.
Il periodo di sospensione è strettamente legato alle difficoltà lavorative del mutuatario.
Possono usufruire di diciotto mesi di congelamento coloro che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro o una sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai 302 giorni.
Dodici mesi di blocco sono concessi a coloro che perdurano in difficoltà lavorative per un periodo compreso fra 151 e 302 giorni.
Infine possono beneficiare fino a sei mesi di congelamento delle rate del mutuo tutti coloro che subiscono una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi.
Per riassumere la sospensione del mutuo può essere richiesta:
- solo per mutui prima casa;
- il titolare del mutuo deve dimostrare la sua difficoltà lavorativa;
- l’importo iniziale del mutuo deve essere non superiore ai 250 mila euro;
- rientrano in questo fondo sia i mutui a tasso fisso che a tasso variabile, che a mutui precedentemente surrogati;
- la sospensione può essere chiesta più volte, ma sommando i periodi di sospensione non devono superare i 18 mesi.
Eccoci qua… anche per oggi è tutto, spero che l’argomento sia stato di vostro interesse. Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarmi qui oppure lasciare un messaggio nel box qui sotto. Inoltre se avete degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei miei articoli potete segnalarmeli e sarà mia cura svilupparli nel più breve tempo possibile. Continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook e condividete i miei articoli per dar modo ad altri di leggerli. Grazie!