Con la riforma del condominio nel 2012 fu introdotto l’obbligo del registro dell’anagrafe condominiale. Un registro nel quale l’amministratore deve inserire i dati di ogni condomino e del rispettivo appartamento.
In questo articolo parleremo di
- Cos’è il registro di anagrafe condominiale?
- Quali funzioni svolge il registro?
- Quali dati deve contenere?
- Diritto di accesso al registro e privacy
- Comunicazioni e variazioni dei dati anagrafici
La legge 220/2012 meglio conosciuta come “riforma del condominio” ha modificato l’articolo 1130 del codice civile “attribuzioni dell’amministratore” introducendo l’obbligo per l’amministratore di tenuta e cura del registro di anagrafe condominiale.
al punto 6 del suddetto articolo si legge:
“l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili” – codice civile-
In altre parole l’anagrafe del condominio è un registro dell’immobile nella quale sono contenute le informazioni relative alla compagine condominiale
Quale funzione svolge il registro?
La funzione del registro è conoscitiva. Infatti il registro consente una più veloce individuazione di ogni condomino, dei suoi dati anagrafici e recapiti.
Quali dati deve contenere?
Come visto nel sopra enunciato art 1130 al punto 6 deve contenere i dati dei condomini e dei relativi immobili
- Dati anagrafici (nome cognome codice fiscale residenza e domicilio) e recapiti (telefono, mail , fax) di proprietario, inquilino, comodatario o di chiunque abbia un altro diritto di godimento o di abitazione sull’immobile
- Dati catastali di ciascuna unità immobiliare (sezione, foglio, particella, subalterno)
- Dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni (certificato prevenzione incendi, certificazione dei vigili del fuoco – se prevista-), conformità edilizia e di agibilità, libretto ascensore o elevatori per disabili con relative verifiche periodiche, dichiarazioni di conformità degli impianti condominiali e tutte le documentazioni per essi prescritte, documentazioni relative alla sicurezza staticità del fabbricato
Diritto di accesso e privacy
Ogni condomino ha diritto di visionare il registro, se l’amministratore nega questo diritto ad un condomino può essere revocato per giusta causa.
Il garante della privacy ha stabilito che l’amministratore deve trattare solo i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività. Questi non possono essere comunicati a terzi esterni al condominio. Solo in casi eccezionali riguardanti il contrasto dell’evasione fiscale possono essere forniti a Comune e Agenzia delle entrate
Comunicazione e variazione dei dati
Qualsiasi variazione anagrafica sia per locazione o per vendita dell’immobile va comunicata all’amministratore entro 60 giorni.
Il garante della privacy ha chiarito che il condomino deve comunicare la variazione all’amministratore ma non è tenuto a “prove documentali” cioè non è tenuto a consegnare copia del contratto di locazione o del rogito di vendita dell’immobile ma solo fornire i dati necessari.
Conclusioni
Eccoci qua… anche per oggi è tutto, spero che l’argomento sia stato di vostro interesse.
Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarmi qui oppure lasciare un messaggio nel box qui sotto. Inoltre se avete degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei miei articoli potete segnalarmeli e sarà mia cura svilupparli nel più breve tempo possibile.
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5 Comments
fra
(31 Gennaio 2019 - 14:42)mi rendo conto di quanto sia poco informata in questo campo
ti ringrazio per le tue preziose indicazioni
Evelina
(31 Gennaio 2019 - 22:05)In questo settore mi sento profondamente ignorante e quando ho bisogno di informaizoni o approfondimenti, su questo sito trovo tutto ciò di cui ho bisogno e spiegato con gran semplicità. Vi ringrazio moltissimo per questo!
Cath
(1 Febbraio 2019 - 13:24)Non sono per niente informata su questo argomento, se mai andrò a vivere in un condominio terrò a mente i tuoi consigli
Nicoletta
(1 Febbraio 2019 - 13:47)Ecco vedi, io non ero minimamente a conoscenza di questa cosa…anche se vige dal 2012!Grazie per le informazioni!
Nicoletta
silvia terracciano
(2 Febbraio 2019 - 11:07)sono stata in condominio 1 volta sola nella mia vita e mai più purtroppo non tutti gli amministratori sono così onesti da tenere registri e altro in ordine e corretti