La scorsa settimana abbiamo parlato del contratto di natura transitoria, rivolto a coloro che hanno esigenze abitative di breve periodo. Abbiamo visto insieme vari aspetti di questo contratto: la forma, la durata, la determinazione del canone e l’obbligo di inserire la clausola di transitorietà. di sicuri vi sarete chiesti: quali esigenze possono essere definite transitorie? e poi: Solo l’inquilino può avere motivi per richiedere un contratto transitorio o anche il proprietario può averne?
Vi dico subito che anche i proprietari possono avere la necessità di affittare per breve tempo ed oggi tratteremo proprio i motivi, riconosciuti dalla legge, che può avere il locatore; quelli del conduttore li vedremo la prossima settimana.
Esigenze del locatore
I motivi che possono interessare il locatore sono principalmente legati ad esigenze abitative o lavorative sue o di un suo familiare, oppure per motivi di ristrutturazione, ma vediamoli singolarmente.
1) Necessità di utilizzare l’immobile per esigenze abitative sue o di un suo familiare
Ad esempio un figlio che raggiunta la maggior età e l’indipendenza economica voglia andare a vivere da solo, oppure in caso di separazione dal coniuge, il proprietario ha la necessità di riappropriarsi del suo immobile per andarci a vivere. Altro esempio potrebbe essere l’esatto contrario decide di sposarsi per cui avrà necessità di abitare l’appartamento.
2) Esigenze lavorative
Nel caso l’azienda in cui lavora decida di trasferirlo fuori sede per un determinato periodo di tempo, oppure può essere il caso delle forze dell’ordine che raggiunta l’età pensionabile devono lasciare l’alloggio di servizio.
3)Destinare l’immobile da abitazione propria o di un familiare per ragioni di studio o di lavoro.
Questo caso si può avere solo per un immobile in altro comune rispetto a quello di residenza, ad esempio un figlio che va all’ università fuori sede, oppure trova lavoro nel Comune dove risiede l’immobile o in zona limitrofe.
4) Il proprietario destina l’immobile per l’esercizio di attività propria o di un suo familiare.
Ad esempio studio tecnico o ufficio, comunque legato ad attività lavorativa e/o professionale.
5) lavori di ristrutturazione
il locatore può affittare per breve tempo, se nell’immobile o nell’unità di cui fa parte, sono stati deliberati lavori di ristrutturazione che impediscano il normale vivere nell’immobile. In questo caso il proprietario o chi per lui deve aver fatto richiesta di concessioni o autorizzazioni edilizie.
6) Qualsiasi altro motivo valido e documentato
purché collegato ad una circostanza temporanea che il proprietario conosce già al momento della sottoscrizione del contratto e di durata uguale o inferiore ai 18 mesi.
N.B qualsiasi sia il motivo per cui si richiede un contratto di locazione di durata breve deve essere conosciuta già dal momento della sottoscrizione del contratto.
Precauzioni da adottare
La settimana scorsa vi ho detto che il contratto transitorio non necessita di disdetta, però se la transitorietà è data da motivazione del locatore, questo deve confermare al conduttore la scadenza del contratto. Il locatore a differenza del conduttore non ha l’obbligo di documentare la necessità ma ha l’obbligo di confermare il verificarsi della clausola. Deve pertanto inviare una raccomandata al’inquilino confermando la clausola transitoria. In caso contrario il contratto si rinnova trasformandosi in contratto libero 4+4.
Il locatore che comunica la scadenza del contratto per i motivi espressi dalla clausola contrattuale, deve entro 6 mesi adibire l’immobile all’uso dichiarato. In caso contrario il conduttore uscente può chiedere un risarcimento danni pari a 36 mensilità del canone pagato o il ripristino del contratto.
Conclusioni
Eccoci qua… per oggi è tutto, la prossima settimana finiremo il discorso del contratto transitorio analizzando le esigenze del conduttore.
Per qualsiasi info o chiarimento contattatemi qui oppure lasciate un messaggio qui sotto.
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6 Comments
elena
(5 Novembre 2020 - 11:19)Gentilissima buongiorno,
sono proprietaria di un appartamento dove ho residenza (ma ho domicilio in altra regione per motivi lavorativi).
Ho affittato una stanza del mio appartamento ad un lavoratore con contratto transitorio (scaduto da qualche giorno, chiavi riconsegnate). La natura transitoria scritta nel contratto è la seguente: “esigenza del locatore di mantenere, al termine del contratto, l’uso della stanza per esigenze abitative proprie e di famiglia”.
Ho confermato la natura transitoria tramite r.r. nei termini indicati nel contratto.
Per i prossimi sei mesi utilizzerò quindi a stanza per me stessa (ne ho bisogno per i week end). Ma terminati i 6 mesi, devo nuovamente tornare ad altra città, lasciando la stanza di nuovo vuota.
[i]La domanda è la seguente[/i]: al termine dei 6 mesi, posso riaffittare transitoriamente la stanza, visto che per lavoro non la userò? (ad altra persona non il medesimo inquilino)
L’inquilino uscente purtroppo avrebbe voluto un contratto 3+2 (da me appunto non concesso per mie esigenze di uso della stanza in questo periodo invernale) e mi ha già fatto contestazioni, dicendo che qualora la riaffittassi in futuro lui mi farà causa chiedendo il risarcimento delle 36 mensilità.
Cosa posso fare per tutelarmi per essere salva da qualunque ripicca legale?
(l’articolo standard in contratto cita: …ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine dei sei mesi […] il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’art.2 […] o in alternativa al risarcimento in misura pari a 36 mensilità […]”
Grazie per una risposta e per l’aiuto
Barbara Togni
(5 Novembre 2020 - 14:50)Buongiorno Elena,
Personalmente ritengo che dal momento che lei per questi sei mesi abita l’appartamento non dovrebbe avere nessun problema, ma io non sono un legale, ma una semplice agente immobiliare, pertanto la invito a rivolgersi ad un avvocato che saprà consigliarla al meglio.
Cordiali saluti Barbara
Sandra
(15 Febbraio 2021 - 18:22)Buonasera, volevo sapere se il locatore può inserire nella causale del contratto transitorio la motivazione che dopo i 18 mesi deve vendere l’appartamento oggetto della locazione. O non è una motivazione sufficiente per la tipologia del contratto?
Barbara Togni
(16 Febbraio 2021 - 20:04)buona sera Sandra, come motivazione la futura vendita, se non già supportata da un compromesso, non è riconosciuta valida
cordialmente Barbara
Emanuele
(8 Marzo 2021 - 15:19)Salve,
a causa del Covid vorremmo affittare un appartamento (al momento usata come casa vacanze) per 12 mesi, e mi pare di capire che questo tipo di contratto sia l’unica opzione a tempo determinato in Italia. Specificare che la casa sarà rimessa in affitto per uso turistico su, diciamo, Booking, sarebbe una motivazione valida?
Nel caso in cui non lo fosse, si potrebbe fare una prenotazione di Booking (1 settimana) dopo un anno (diciamo da parte di un parente non risiedente nel comune) e riferire di questa prenotazione come motivo?
Ringrazio in anticipo per la risposta.
Cordiali saluti
Barbara Togni
(8 Marzo 2021 - 20:57)buona sera Emanuele,
temo che come motivazione non sia ritenuta valida, nemmeno se avete già una prenotazione.
cordialmente barbara