A due mesi dalla fine dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha messo in ginocchio il paese dal punti di vista sanitario, iniziamo a fare i conti con i danni economici che questa pandemia ha provocato.
Ha travolto tutti senza distinzione di sorta dall’imprenditore al dipendente per poi ricadere su inquilini sempre più in difficoltà e proprietari di casa che non hanno percepito l’affitto o l’hanno ridotto per andare incontro alle esigenze del conduttore.
Una situazione difficile per tutti.
In questi mesi ho ricevuto diverse e-mail da parte di conduttori disperati che mi chiedevano un consiglio perché la cassa integrazione tardava e non erano in grado di pagare l’affitto, ma allo stesso modo ho ricevuto anche e-mail di proprietari che volevano agevolare i loro inquilini, anche con la sospensione dell’affitto, ma non potevano ed applicavano solo un piccolo sconto perché anche loro erano in difficoltà economica e non riuscivano a pagare il mutuo o l’affitto del figlio studente fuori sede.
Le famiglie che abitano in affitto in case private sono quasi quattro milioni, molte delle quali erano in difficoltà a pagare l’affitto anche prima della pandemia, questa ha solo contribuito a peggiorare la situazione.
Il Governo, da parte sua ha approvato il blocco degli sfratti fino al 30 giugno ed ha ricordato le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà già presenti e rifinanziate.
Cosa può fare un inquilino quando si trova in difficoltà?
L’inquilino può fare ben poco, a parte rimettersi alla buona volontà del proprietario nel capire ed accettare la situazione. L’inquilino può proporre al proprietario due strade:
- una riduzione o sospensione temporanea del canone di affitto
- una ri-contrattazione del canone di locazione
Della riduzione temporanea del canone ne ho già ampiamente parlato in questi miei precedenti scritti, guida alla riduzione del canone e riduzione del canone al tempo del coronavirus . Inoltre a completare l’argomento ho realizzato anche una guida alla compilazione del modello 69 per la riduzione del canone di locazione.
Con la ri-contrattazione invece si chiede al proprietario di cambiare tipo di contratto ovvero passare da un contratto a canone libero ad un contratto a canone concordato.
Con questo tipo di contratto il canone percepito dal proprietario è inferiore rispetto a quello a libero mercato, ma beneficia di una riduzione dell’aliquota IMU e di una tassazione inferiore.
Se il proprietario opta per la cedolare secca, per questo tipo di contratto paga solo il 10% di quanto percepito dalla locazione e non si pagano le imposte di bollo e di registro. Mentre se adotta la tassazione ordinaria con i contratti a canone concordato si paga il 25% in meno di tasse.
Per fare una ri-contrattazione occorre cessare il contratto in essere e farne uno nuovo. Il contratto a canone concordato deve essere asseverato da un’organizzazione sindacale.
La riduzione o la ri-contrattazione può essere chiesta in qualsiasi momento, anche ora che la pandemia sembra essersi arrestata, ma non la crisi economica ed anche se si è in ritardo con i pagamenti.
Ovviamente il locatore è libero di non accettare nessuna delle due proposte.
Qualsiasi tipo di accordo intercorra tra inquilino e proprietario per avere valore deve essere messo per iscritto ed essere registrato.
Diverso è il discorso degli studenti fuori sede o dei titolari di un contratto transitorio legato all’attività lavorativa. In questi casi, se decidete di lasciare l’immobile, potete chiedere il recesso del contratto per impossibilità sopravvenuta. In questo caso il canone va corrisposto anche per il periodo di preavviso previsto nel contratto.
Cosa può fare chi non ha pagato l’affitto?
Se vi trovare di fronte un proprietario con il quale non riuscite a raggiungere un accordo e voi non riuscite a pagare l’affitto potete accedere ai vari bonus messi a disposizione a sostegno delle locazioni abitative.
Nel caso in cui siete in ritardo con i pagamenti potete accedere al fondo messo a disposizione per i casi di morosità incolpevole. Quei casi in cui le difficoltà economiche hanno reso impossibile pagare l’affitto regolarmente ed ora ci si trova con la messa in mora da parte del proprietario.
Cosa succede se non si paga l’affitto e non si richiede il bonus?
Con le nuove sentenze la Cassazione ha ridotti i termini di tolleranza entro i quali il locatore può agire nei confronti dei conduttori morosi. Si è passati da due mesi ad uno. Con un ritardo di 20 giorni a far data dalla scadenza indicata nel contratto per il pagamento della mensilità, il proprietario può iniziare le procedure di sfratto.
Diverso è il discorso delle spese condominiali non pagate che devono ammontare a due mensilità del canone ed il locatore può agire nei confronti del conduttore dopo 60 giorni dalla richiesta di pagamento.
per maggiori informazioni sulla procedura di sfratto vi invito a leggere qui 8 PUNTI PER UNO SFRATTO
I miei consigli, per ora, si fermano qui! Se avete domande, volete aggiungere informazioni, o raccontarci la vostra esperienza in merito, potete scrivermi nei commenti oppure inviarmi una mail. Continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook e condividete i miei articoli per dar modo ad altri di leggerli. Grazie!
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