Nel caso in cui, per l’acquisto della vostra nuova casa avete la necessità di richiedere un mutuo, l’istituto di credito a cui vi rivolgete vi impone di sottoscrivere una polizza scoppio incendio a favore della banca. Si tratta di una soluzione assicurativa che offre una copertura per eventuali danni subiti dagli oggetti e dalla struttura in muratura in caso di incendio.
Oggi parliamo proprio di questo cercando di capire
- quali danni sono coperti dalla polizza
- chi ha dirittto al risarcimento
- cosa succede se il mutuo viene estinto in anticipo
- la polizza è detraibile
- come si paga
Quali danni sono coperti da una polizza scoppio incendio
Nel novero dei danni contemplati da questo tipo di polizza ci sono tutti quelli relativi a deflagrazioni provocate da corto circuiti a loro volta causati da allagamenti o infiltrazioni, da fulmini, fughe di gas, guasti agli impianti elettrici o da incidenti di altro genere.
La compagnia non si limita a risarcire le spese che si rendono necessarie per le riparazioni, ma anche i costi previsti quando c’è bisogno di procedere a una ricostruzione.
Va detto, però, che non è contemplato alcun rimborso se gli eventi dannosi sono determinati da disattenzione o da una manutenzione carente degli impianti. Per esempio, se l’ origine dell’incendio è una sigaretta che viene lasciata accesa per sbaglio, non c’è alcun risarcimento.
Come capire se si ha diritto a un risarcimento o meno.
Quando si dà lo scarico di un sinistro per scoppio o incendio, la compagnia assicurativa a cui vi siete rivolti, nominerà dei periti per stabilire la natura dell’incendio e dello scoppio che ha causato il danno.
Il perito è in grado di stabilire se l’ evento è provocato da una causa naturale o se è imputabile ad una responsabilità del padrone di casa, come nel caso di prese con i fili scoperti, di stufe a gas non sottoposte a una manutenzione regolare o di caldaie non controllate come necessario.
Il rimborso del denaro
Per quel che riguarda l’erogazione del risarcimento, essa avviene in funzione della modalità che il contraente del mutuo ha scelto al momento della sottoscrizione. L’importo versato corrisponde al valore totale dei danni che sono stati subiti dall’edificio e da ciò che era presente al suo interno.
In ogni polizza sono previsti dei massimali di copertura, pertanto se il danno è superiore al massimale fissato, la somma eccedente il limite stabilito non verrà coperta dall’assicurazione.
Prima vi ho detto che “l’istituto di credito vi impone di sottoscrivere una polizza scoppio incendio a favore della banca“. Cosa significa? Significa che, in caso di incendio devastante, l’assicurazione verserà alla banca l’importo necessario a saldare il mutuo residuo.
Come si paga la polizza?
Esistono due forme di pagamento:
- unica soluzione: in questo caso viene pagato l’intero importo in un unica rata al momento dell’accensione al mutuo ipotecario
- rateizzato: solitamente in rate annuali. Stanno prendendo piede anche forme di rateizzazione mensile all’interno della rata del mutuo stesso.
Che cosa succede se il mutuo viene estinto in anticipo
Qualora il mutuo dovesse essere estinto prima del termine concordato, ed avete optato per il pagamento a rate della polizza scoppio e incendio, dando la dovuta comunicazione alla compagnia, questa si estingue a sua volta, per cui potete sospenderne il pagamento.
Se invece, avete optato per per il pagamento in un unica soluzione, dal momento che il mutuo è stato estinto, potete richiedere alla compagnia che vi venga rimborsato la parte che avete pagato in eccedenza.
Nel caso in cui il mutuo venga rinegoziato o nel caso di surroga potete o spostare la polizza su un altro istituto di credito o rinegoziarne le condizioni con la compagnia assicurative mantenedo attiva quella già aperta, oppure potete decidere di “chiudela” e richiedere il rimborso della vecchia per poi procedere al pagamento del nuovo premio assicurativo.
La polizza è detraibile?
Questo tipo di polizza non può essere detratta per il 19 per cento dalle imposte sui redditi, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Stabilità in relazione ai premi di assicurazione che riguardano il rischio di eventi calamitosi, con riferimento unicamente alle unità immobiliari a uso abitativo. Scoppio e incendio non rientrano nella casistica presa in considerazione.
Conclusioni
Eccoci qua… anche per oggi è tutto, spero che l’argomento sia stato di vostro interesse.
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