Si avvicina l’estate, in molti iniziano a pensare alle ferie come momento di relax, ma per tanti è il momento di preparare il loro immobile da affittare ai turisti che ne fanno richiesta. Ed è per questo che oggi vi parlo di locazione turistica, ovvero “Locazione abitativa per finalità turistiche” come la definisce la legge.
- Cos’è una locazione turistica
- Caratteristiche particolari
- A quali immobili si appllica
- Durata
- Come viene determinato il canone
- Quali elementi indispensabili deve contenere il contratto
- Adempimenti
- Aspetti fiscali
Locazione turistica
Si parla di locazione turistica quando un proprietario affitta il proprio immobile a scopo turistico, senza rilasciare servizi alla persona (servizios dato dalle strutture extra-alberghiere ad esempio residence o B&B).
Questa forma locativa é regolata, a differenza delle altre forme di locazione viste fino ad ora, dal codice civile art.1571 e seguenti, dalla legge sul turismo D.Lgs.79/2011 e parte della legge 431/98 ( art 1C, 4E, 13C).
Inoltre per i contratti di durata inferiore ai 30 giorni si applica quanto riportato nel DL 50/2017 riguardante le locazioni brevi .
Caratteristiche particolari
Questo tipo di locazione, per quanto simile, non deve essere scambiata per servizi ricettivi extra alberghieri per i quali sono necessarie autorizzazioni e licenze varie, pertanto è importante non sconfinare mai oltre il consentito.
Per chiarire bene questo aspetto vi elenco tutto ciò che il proprietario non può offrire in una locazione turistica:
- pulizia dell’immobile durante il periodo di soggiorno: non è un albergo, è un appartamento o casa, dato in affitto, pertanto le pulizie, durante il soggiorno, sono a cura dell’affittuario. ( diverso è il discorso delle pulizie a fine soggiorno che vengono fatte a cura del proprietario)
- erogazione di cibo: mi raccomando, non vi venga in mente di erogare colazioni pranzi o cene che si inquadrano dentro le attività ricettive per cui, come vi ho detto sopra servono apposite licenze.
- Biancheria: questo è un tema controverso in quanto se il letto è fatto e gli asciugamani sono appesi in bagno, potrebbe essere considerato un servizio alla persona e incorrereste in sanzioni se non possedete i requisiti richiesti. Allora diciamo che, la biancheria può essere fornita in dotazione dell’immobile( come ad esempio piatti, bicchieri ecc) lavata, stirata e riposta nell’armadio.
A quali immobili si appllica
La locazione turistica è consentita per i soli immobili ad uso abitativo, case e appartamenti ( nello specifico tutta la categoria catastale A esclusa A/10, e loro pertinenze)arredati e dotati di cucina autonoma e servizi igienici privati.
Durata
Durata, da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi
La locazione turistica deve avere forma scritta e se la sua durata supera i 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare il contratto deve essere registrato.
NB se la durate è superiore ai 30gg per cui non si ricade nelle locazioni brevi, è bene rimarcare che la locazione è a fini turistici e per motivi di svago limitatamente al tempo stabilito.
Come viene determinano il canone
Il canone viene determinato liberamente fra le parti e deve comprendere l’uso delle utenze e la pulizia dei locali a fine locazione.
Elementi del contratto
Come per ogni tipo di contratto, è richiesta la forma scritta, pur non essendovi uno schema contrattuale imposto, per essere valido, deve contenere alcuni elementi indispensabili:
- indicazioni delle parti: dati anagrafici sia del proprietario che dell’inquilino
- dati catastali immobile
- canone pattuito
- durata: dal… al…
- finalità turistiche: va espressamente indicato che si tratta di un contratto di Locazione abitativa per finalità turistiche per non incorrere nell’applicazione delle norme relative alla locazione transitoria
N.B. non vi è l’obbligo di indicare ACE nel contratto ma il proprietario deve farsela fare da un tecnico abilitato e tenerla fra i documenti dell’immobile.
Adempimenti
- Ricevuta affitto:Per l’importo del canone percepito dal locatore deve essere rilasciata regolare ricevuta (link) tutte le ricevute dei canoni percepiti durante l’anno andranno poi inserite nella dichiarazione dei redditi. Dal 1 giugno 2017 anche per questo tipo di locazioni può essere applicata il regime di cedolare secca.
- Comunicazione alla questura: entro il giorno suggessivo all’arrivo dell’ospite va fatta la dovuta comunicazione alla questura. Questa può essere fatta anche in via telematica, dopo apposita registrazione e ottenimento delle credenziali necessarie al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/
- Tassa di soggiorno: viene applicata anche per le locazioni abitative nei Comini e nei termini fissati dal Comune stesso, e deve essere pagata dal turista nel momento dell’arrivo e dovrà essergli consegnata regolare ricevuta di pagamento.
Aspetti fiscali
Dal 1 giugno 2017 è stata introdotto una nuova disciplina fiscale per le locazioni breve a cui fanno parte anche le locazioni turistiche. Questa nuova disciplina prevede la possibilità , da parte del locatore di aderire all’opzione fiscale della Cedolare secca al 21%
Altra novità importante introdotta dalla nuova normativa fiscale è la ritenuta di acconto del 21% sui canoni percepiti.
La ritenuta di acconto viene applicata solo se il proprietario si avvale di un intermediario ( o di una piattaforma on-line) per la gestione dell’immobile. In questo caso l’agente immobiliare si occuperà di tutto, pubblicizzerà l’immobile, lo proporrà agli eventuali cliente, farà il contratto ed incasserà la pigione per conto del proprietario.Ecco è proprio nel caso in cui il mediatore incassa per conto del proprietario che viene applicata la ritenuta di acconto del 21% .
Ma non preoccupatevi, non perderete il vostro denaro perchè questa ritenuta regolarmente documentata dall’agente immobiliare la dovrete presentare al momento di fare la dichiarazione dei redditi e verrà considerata come tasse già pagate.
Conclusioni
Eccoci qua… anche per oggi è tutto, spero che l’argomento sia stato di vostro interesse.
Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarmi qui oppure lasciare un messaggio nel box qui sotto. Inoltre se avete degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei miei articoli potete segnalarmeli e sarà mia cura svilupparli nel più breve tempo possibile.
Vi ricordo che ogni lunedì si parla di locazioni ed ogni giovedì di compravendita, continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook e condividete i miei articoli per dar modo ad altri di leggerli. Grazie!
4 Comments
laura
(16 Aprile 2019 - 12:34)“Ecco è proprio nel caso in cui il mediatore incassa per conto del proprietario che viene applicata la ritenuta di acconto del 21% .Ma non preoccupatevi, non perderete il vostro denaro perchè questa ritenuta regolarmente documentata dall’agente immobiliare la dovrete presentare al momento di fare la dichiarazione dei redditi e verrà considerata come tasse già pagate.”
Non ho ben capito questo passaggio….Potreste spiegarlo meglio?
Grazie
Laura
Barbara Togni
(16 Aprile 2019 - 22:12)Buona sera Laura, se lei affitta un appartamento turistico tramite agenzia, l’agenzia trattiene dai soldi dell’affitto il 21%. (Esempio se affitta un appartamento a 1000€ l’agenzia non da a lei tutti i 1000€ ma solo 790€ xchè 210€ sono tasse che l’agenzia paga per lei) quando andrà a fare la dichiarazione dei redditi deve portare la ricevuta di quei 210€ che ha già pagato e il fiscalista che le fa la dichiarazione dei redditi glieli scala dal totale che deve pagare per i suoi redditi
lucia
(18 Dicembre 2020 - 18:48)Gentilissimi, io ho una locazione turistica presso un appartamento che è prima casa per me dove ho la residenza e dove abito quando non viene affittata e quindi il mio nucleo familiare è esattamente lì e composto soltanto da me poiché i miei tre figli sono maggiorenni e risiedono altrove. Ho letto diverse cose simili alla mia situazione e non riesco a capire se devo o meno pagare l’imu, il mio commercialista dice di no ma altri dicono che sono esenti Imu solo b&B. e affittacamere Grazie per chi mi risponderà
Barbara Togni
(20 Dicembre 2020 - 21:28)Mi scusi Lucia, non mi é molto chiara la situazione.
Se lei vive ed é residente nell’appartamento che occasionalmente affitta parzialmente non deve pagare l’imu. Contrariamente se lo affitta in modo continuativo deve pagare l’imu.
Barbara